| DISCIPLINARE DEGLI ESPERTI |
| art. 1 |
L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, in osservanza di quanto stabilito all'art.7 del Disciplinare del Libro Genealogico della Razza, istituisce il "Corpo degli Esperti della Razza Reggiana" ai quali affida le operazioni e gli incarichi indicati nel successivo articolo 2 |
| art. 2 |
Al corpo degli esperti sono affidati gli adempimenti di seguito indicati: a) la valutazione morfologica dei riproduttori da iscrivere al Libro Genealogico; b) la valutazione morfologica degli animali presentati nelle Mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico; c) la valutazione morfologica delle madri di toro; d) eventuali incarichi di assistenza tecnica agli allevamenti. |
| art. 3 |
Al corpo degli esperti il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana ammette tecnici ed allevatori in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4 e che abbiano acquisito specifica preparazione attraverso la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione organizzati dalla Associazione stessa ed abbiano infine superato un esame teorico pratico di idoneità nel rispetto delle norme fissate dal presente Disciplinare. Per gli esperti utilizzati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana negli anni precedenti la data di approvazione del presente Disciplinare, si può prescindere dall'esigenza della partecipazione ai corsi anzidetti e dall'esame di idoneità. L'attività degli esperti è coordinata dal Responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico. |
| art. 4 |
Possono richiedere l'iscrizione all'elenco degli esperti i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) essere di fatto o essere stato allevatore di bovini di razza Reggiana, o tecnico che svolge la sua attività nel settore zootecnico; b) non svolgere attività professionale in contrasto con le funzioni esplicate dagli iscritti all'elenco degli esperti. |
| art. 5 |
Le domande per la partecipazione ad un corso di formazione per esperti di cui al precedente art. 3 dovranno essere indirizzate all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, anche tramite le APA competenti per territorio, corredate della seguente documentazione: a) Certificato di nascita in carta semplice; b) Curriculum riguardante l'attività svolta dal candidato nel settore zootecnico; c) Dichiarazione di disponibilità a rispondere alle chiamate da parte dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana per la valutazione degli animali. |
| art. 6 |
L'esame teorico per gli esperti di razza verterà sui seguenti argomenti: a) normative attinenti il Libro Genealogico; b) elementi di zoognostica e anatomia; c) principi di miglioramento genetico animale e schemi di selezione. La commissione d'esame sarà costituita dal responsabile dell'Ufficio Centrale, dal Presidente della C.T.C., dal rappresentante del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e dal Presidente dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, o da persone da essi delegate. |
| art. 7 |
Gli esperti devono svolgere la loro funzione in maniera ineccepibile, sia per quanto concerne le valutazioni, che per quanto riguarda il loro comportamento. In particolare non dovranno in alcun modo sollecitare inviti a svolgere la loro funzione di esperto; non potranno giudicare in manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico senza l'assenso dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana. L'esperto è tenuto a partecipare agli incontri di aggiornamento organizzati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana. L'esperto non deve in alcun modo occuparsi di interessi privati durante lo svolgimento degli incarichi affidatigli dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana. |
| art. 8 |
|
L'inosservanza dei doveri di cui al precedente articolo 7 e la reiterata assenza ingiustificata disciplinari: dalle convocazioni comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni a) ammonimento verbale; b) ammonimento scritto; c) sospensione temporanea dagli incarichi; d) radiazione dall'elenco degli esperti. L'ammonimento verbale e quello scritto vengono inflitti dal Responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per mancanze di moderata entità. In casi più gravi il Comitato Direttivo dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana provvede alla sospensione temporanea dagli incarichi o alla radiazione dall'elenco ufficiale degli esperti. |