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DISCIPLINARE
DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA
REGGIANA
Art. 1
Ai sensi dell'art.3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla Disciplina della Riproduzione animale, il Libro Genealogico Nazionale della razza bovina Reggiana, già Registro Anagrafico, è istituito presso l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, giuridicamente riconosciuta con D.P,R, 16,05,1962, che si avvarrà delle strutture, dell'organizzazione e delle conoscenze dell'Associazione Italiana Allevatori ed è regolato dal presente Disciplinare in armonia con le normative U.E..
Capitolo PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 2
Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per la conservazione e il miglioramento del patrimonio genetico della razza bovina Reggiana ed ha la finalità di indirizzare l'attività di selezione e di riproduzione, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica. Le attività del Libro Genealogico sono svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, fermo restando il disposto dell'art, 6, ultimo comma del presente Disciplinare
Art. 3
Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana provvede mediante:
a) la Commissione Tecnica Centrale;

b) l'Ufficio Centrale;

c) gli Uffici Provinciali;

d) il Corpo degli Esperti.

Art. 4
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento selettivo della razza, stabilisce le metodologie per l'azione di selezione, predispone le Norme Tecniche di selezione ed eventuali modifiche al presente Disciplinare. Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utili alla conservazione, diffusione e miglioramento della popolazione bovina della razza Reggiana. Provvede alla predisposizione delle direttive e delle Norme Tecniche per l'attuazione delle
valutazioni genetiche in stazione e di campo e per le valutazioni morfo-funzionali. Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati problemi.
Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
- 1 funzionario tecnico nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- 2 funzionari tecnici in rappresentanza delle Regioni nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della Razza Reggiana abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti organi regionali;
- 1 rappresentante del Ministero della Sanità dallo stesso nominato;
- 3 rappresentanti degli allevatori nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana;
- 1 esperto in zootecnia, nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali su proposta dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana;
- il Presidente dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana o un suo Delegato;
- 1 rappresentante nominato dall'Associazione Italiana Allevatori per l'Attività dei controlli funzionali.
Il responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico svolge le funzioni di Segretario senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale. La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e un Vice Presidente. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della commissione.
2
La convocazione della commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'Associazione. In assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 5
L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:

a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali, anche con ispezioni ad allevamenti,, in modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nelle apposite Norme Tecniche;

b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico, compresa l'elaborazione e la stampa dei documenti;

c) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro Genealogico. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle Norme Tecniche del Libro Genealogico Nazionale, delle delibere della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è il Responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

Art. 6

Gli Uffici Provinciali provvedono:

a) ad espletare sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare;

b) a compilare tenere ed aggiornare i moduli e gli schedari a norma del successivo art.15;

c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le norme stabilite dal presente Disciplinare.

Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico.
3
Responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è, per quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, il Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori. Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le anzidette attività. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana potrà unificare presso un solo Ufficio le attività di due o più Uffici Provinciali del Libro Genealogico, qualora nelle provincie interessate le condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano. La tenuta del Libro genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma dell'art,77 del D.P.R.
616/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali a norma dell'art,4 del citato D.P.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito Disciplinare, predisposto dalla Commissione Tecnica Centrale e approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, che ne stabilisce gli adempimenti. Gli Esperti, nominati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, hanno il compito della
valutazione morfologica dei tori e delle vacche iscritte al Libro Genealogico, nonchè dei bovini presenti in Mostre e Concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico. L'elenco degli Esperti viene pubblicato annualmente dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana.

Capitolo SECONDO
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICOED ISCRIZIONE
DEI RIPRODUTTORI
Art. 8

L'adesione al Libro Genealogico è volontaria. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di
Razza Reggiana. L'allevatore interessato deve fare richiesta per iscritto all'Ufficio Provinciale del Libro genealogico competente per territorio, oppure, ove non fosse costituito, all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e per conoscenza alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio dichiarando di accettare il Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi Competenti. Una copia della domanda deve essere tempestivamente trasmessa all'Associazione Nazionale di Razza.
Gli allevamenti da ammettere al Libro genealogico devono:

a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle Norme Tecniche;

b) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali delle produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionari esercitati dall'Associazione Italiana Allevatori, (D,M, 24 Maggio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni)

c) Essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

Possono essere iscritti ai registri genealogici supplementari anche soggetti presenti in allevamenti non sottoposti ai controlli ufficiali delle produzioni, a condizione che siano scortati da certificati genealogici ufficiali oppure abbiano spiccati caratteri di razza risultanti dalla valutazione morfologica di un Esperto della Razza Reggiana. L'ammissione è deliberata dagli organi competenti, dell'Associazione Provinciale Allevatori previa verifica dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio di idoneità formulato da un Esperto di Razza relativamente ai soggetti candidati all'iscrizione. L'allevatore a cui sia stata rifiutata da parte dell'Ufficio Provinciale l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, può ricorrere all'Ufficio Centrale che emette il parere definitivo. I centri di produzione di materiale seminale, embrioni, ecc., sono considerati a tutti gli effetti allevamenti del Libro Genealogico.

Art. 9

Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19.07.84 (84/419/CEE) comprende:

A) Registri Genealogici principali:

- REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB);
- REGISTRO GENEALOGICO VACCHE (RGV);
- REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT).

B) Registri Genealogici supplementari:

- REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE GIOVANE BESTIAME (RGSGB);
- REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV).

Art 10
REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI

a) Registro Genealogico Giovane Bestiame(RGGB)
Al registro Genealogico Giovane Bestiame vengono iscritti alla nascita i soggetti maschi e femmine nati in allevamento ammesso al Libro con due generazioni di ascendenti conosciute e registrate. L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i, devono figurare sui documenti genealogici . Lìiscrizione al registro Genealogico Giovane Bestiame dei soggetti nati da trasferimento embrionale è consentita quando il trasferimento è stato effetuato secondo i requisiti previsti dalla Commissione Tecnica Centrale.

b) Registro Genealogico Vacche (RGV) Al Registro Genealogico Vacche sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame, con almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche. Le bovine per le quali in seguito ad un controllo non venga confermata l'ascendenza, o per le quali vengano a mancare i requisiti d'iscrizione al Registro Genealogico Vacche, vengono trasferite
d'Ufficio al Registro Genealogico Supplementare Vacche. C)Registro Genealogico Tori(RGT) Al Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di lo mesi tutti i riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame, con almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche. L'Ufficio Centrale sospende dall'uso (con eventuale obbligo di macellazione), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT). ovvero qualora la Commissione Tecnica Centrale ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più giovani.

Art. 11
REGISTRI GENEALOGICI SUPPLEMENTARI

a) Registro genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB) Al Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame sono registrati i soggetti maschi e
femmine che, pur non avendo i requisiti di ammissibilità ai precedenti registri, possono fornire 6 informazioni genealogiche utili. Condizione necessaria è che manifestino i caratteri tipici della razza Reggiana.

a) Registro Genealogico Supplementare Vacche(RGSV) Al Registro Genealogico Supplementare Vacche sono iscritte tutte le femmine che abbiano partorito almeno una volta, carenti delle due generazioni di ascendenti, ma in possesso degli altri requisiti previsti dalle Norme Tecniche; si comprendono anche tutte le femmine che non sono sottoposte ai controlli funzionali, ma in possesso dei requisiti di razza previsti dalle Norme Tecniche; sono pure iscrivibili le vacche retrocesse dal RGV principale.

Art.12

Le valutazioni morfologiche dei soggetti iscritti al Libro Genealogico vengono effettuate dall'esperto di razza delegato dalla Associazione Nazionale, secondo le modalità stabilite nelle Norme Tecniche. La prima valutazione morfologica dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato
eritrocitario comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla nascita.

Art 13

Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico si indicono uno o due volte all'anno,, presso i singoli allevamenti. Possono essere effettuate anche visite straordinarie per la ripunteggiatura dei tori e delle vacche già iscritti. I calendari delle visite sono concordati fra l'Associazione Nazionale Allevatori e le Associazioni
Provinciali Allevatori.
Dei giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli allenatori interessati.

Capitolo TERZO
IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTIAL LIBRO GENEALOGICO
Art. 14

L'identificazione dei soggetti iscrivibili ai Registri di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice conforme alla legislazione Nazionale e Comunitaria vigente. L'identificazione è suffragata e completata dalla dichiarazione di parto-nascita.

Capitolo QUARTO
SCHEDE MODULI REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 15

Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali (prestampati):

1) dichiarazione di parto-nascita, da compilare a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico ed in copia all'Ufficio Provinciale;

2) Registri Genealogici Giovane Bestiame (RGGB e RGSGB), tenuti dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e dall'Ufficio Provinciale.

3) Registro Genealogico Tori (RGT),, tenuto dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e dall'Ufficio Provinciale;

4) Registri Genealogici Vacche (RGV e RGSV), tenuti dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e dall'Ufficio Provinciale;

5) riepilogo mensile degli interventi fecondativi, compilato a cura del proprietario e da inviare all'Ufficio Provinciale di competenza e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

6) avviso di vendita o morte, compilato a cura del proprietario ed inviato all'Ufficio Provinciale e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

7) scheda di valutazione morfologica redatta dagli esperti, essa costituisce anche elemento di certificazione per l'iscrizione al Libro;

8) certificato genealogico rilasciato dagli Uffici Provinciali;

9) certificato dei gruppi sanguigni rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

10) certificato di attitudine alla mungitura rilasciato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

11) scheda di controllo marcatura ed altre notizie unificata e predisposta d'intesa tra l'Ufficio Centrale dei controlli e quello del Libro Genealogico, firmata dal proprietario ed inviata in copia all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il rilevamento dei dati di parto, nascita, marcatura, aborti, inseminazioni, vendite, macellazioni, altri eventi, per le Provincie autorizzate dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico in sostituzione dei moduli specifici;

12) eventuali altri moduli, registri, schede,, che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti dall'Ufficio Centrale.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere adattati conformemente alle esigenze per la trascrizione su supporto magnetico.

Art. 16
CERTIFICATI DEL LIBRO GENELOGICO
A) CERTIFICATO GENEALOGICO

Il Certificato Genealogico è rilasciato dagli Uffici Provinciali su richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto. Tale certificato verrà rilasciato per tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici Principali di cui agli specifici articoli del presente Disciplinare, purchè siano in possesso dei requisiti previsti dalle
specifiche Norme Tecniche. Per i soggetti iscritti al Registro Genealogico Tori (RGT) il Certificato Eritrocitario è parte
integrante del Certificato Genealogico. Il Certificato Genealogico riporta l'indicazione del Registro Genealogico in cui il soggetto è iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito nella valutazione morfologica. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato genealogico che deve essere aggiornato ad
ogni passaggio di proprietà. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, può venire rilasciato un duplicato
su cui deve apparire ben evidente la parola "duplicato". Quali appendici al certificato genealogico, sono inoltre previsti i certificati emessi dall'Ufficio
Centrale, per la commercializzazione di materiale seminale,, embrioni, ovuli, ecc., originati da soggetti iscritti al Libro Genealogico Nazionale. Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli, materiale seminale, ecc., devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico specifici certificati su apposito modello.

B)CERTIFICATO DI GRUPPO SANGUIGNO

Il certificato del gruppo sanguigno è rilasciato su richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale nato il soggetto, dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del risultato del Laboratorio incaricato dell'analisi.

C) CERTIFICATO DI ORIGINE

Il certificato di origine è rilasciato dagli Uffici Provinciali per i soggetti iscritti nei Registri Genealogici Supplementari secondo le modalità previste dalle Norme Tecniche. I certificati del Libro Genealogico sono rilasciati dagli Uffici Provinciali solo a richiesta del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto.

Art 17
L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla pubblicazione dei cataloghi ufficiali dei riproduttori, portatori di caratteri interessanti per gli indirizzi della selezione, secondo modalità approvate dalla Commissione Tecnica Centrale.
Capitolo QUINTO
MOSTRE E CONCORSI
Art. 18
Le Mostre,, i Concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo l'apposito Disciplinare predisposto dall'Ufficio Centrale su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Capitolo SESTO
OBLIGHI DEGLI ALLEVATORI – FINAZIAMENTO DEL LIBRO GENEALOGICO
Art 19

L'allevatore che ha ottenuto la ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna:

a) ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche e le disposizioni,, impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro Genealogico;

b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori;

c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera;

d) a non utilizzare per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale tori non dall'Associazione Nazionale di Razza; autorizzati

e) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce,, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro Genealogico;

f) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;

g) a partecipare con il bestiame iscritto alle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, qualora l'Ufficio Provinciale o l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritengano opportuno;

h) a destinare una parte delle bovine alla inseminazione con tori in prova di progenie nella percentuale che sarà stabilita dalla Commissione Tecnica Centrale;

i) ad aderire ai programmi di accoppiamento finalizzati ad evitare l'eccesso di consanguineità o l'ottenimento di soggetti di particolare pregio;

l) a sottoporre i soggetti iscritti alle analisi dei gruppi sanguigni, delle varianti proteiche del latte e ad altre analisi tese a verificare la attitudine casearia del latte, secondo le delibere che saranno assunte dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;

m) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;

n) ad impegnarsi a non vendere ad allevamenti fuori controllo le figlie dei tori in prova di progenie o di particolare valore genetico;

o) a non prelevare materiale seminale da tori di sua proprietà senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;

p) a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti, a segnalare tempestivamente alla Associazione Provinciale Allevatori di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste.

Art 20

L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente Disciplinare comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti:

a) ammonimento;

b) addebito del costo effettivo dei servizi del Libro Genealogico;

c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;

d) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento dal Libro Genealogico;

e) radiazione dell'allevamento dal Libro Genealogico;

f) denuncia dell'allevatore all'autorità giudiziaria in caso di comprovata frode.

I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza dell'Associazione Provinciale Allevatori.

I provvedimenti di cui ai punti d) , e) , e f) , sono adottati dall'Ufficio Centrale su proposta o sentito il parere dell'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.

Per i provvedimenti di cui ai punti d) ed e) è ammesso ricorso da parte dell'allevatore alla Commissione Tecnica Centrale, che emette il parere definitivo.

Art. 21

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con:

a) quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori;

b) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori dei marchi depositati a cura dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana;

c) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori dei moduli per i certificati genealogici e altri documenti ufficiali;

d) contributi pubblici in applicazione delle leggi in materia zootecnica;

e) altri eventuali proventi.

In sede provinciale con:

a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali Allevatori per la ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico, per l'iscrizione dei singoli soggetti, per la marcatura di bovini, per il rilascio dei certificati genealogici e di altri documenti;

b) contributi pubblici in applicazione delle leggi in materia zootecnica;

c) altri eventuali proventi.

Capitolo SETTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 22
Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Art. 23
Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 24
Per le bovine iscritte al Libro Genealogico il regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina, approvato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 24 Maggio 1967, modificato con Decreto del 30 Maggio 1977 e successive modificazioni, sarà applicato dalla Associazione Italiana Allevatori in accordo con l'Ufficio Centrale del Libro stesso. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Reggiana potrà affidare agli Uffici Provinciali l'incarico di provvedere, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, all'applicazione delle marche depositate, al completamente delle cartoline parto-nascita, alle marcature per i soggetti della razza ed ad altri eventuali compiti connessi con il funzionamento del Libro stesso.
Art. 25

Le Norme Tecniche di selezione sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. Le modifiche di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entrano in
vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono venir trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

Art. 26
Le valutazioni genetiche dei riproduttori sono regolate da apposito Disciplinare predisposto dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Art 27
Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali Manifestazioni Ufficiali riguardanti i bovini appartenenti
al Libro Genealogico devono essere organizzate secondo l'apposito Disciplinare predisposto dalla
Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali.
Capitolo OTTAVO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 28

Nel Libro Genealogico entreranno a far parte tutti gli allevamenti ed i riproduttori, maschi e
femmine, iscritti al Registro Anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a
limitata diffusione (DM 19.09.1985) già esistente, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal
presente Disciplinare.

In attesa dell'emanazione delle Norme Tecniche di selezione, di cui all'art.25 del presente
Disciplinare, restano in vigore quelle previste dal Registro Anagrafico ed approvate con D.M.
31.07.1989.