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DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA
BOVINA REGGIANA |
| Art. 1 |
| Ai sensi dell'art.3 della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla Disciplina
della Riproduzione animale, il Libro Genealogico Nazionale della razza bovina
Reggiana, già Registro Anagrafico, è istituito presso l'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Reggiana, giuridicamente riconosciuta con D.P,R,
16,05,1962, che si avvarrà delle strutture, dell'organizzazione e delle
conoscenze dell'Associazione Italiana Allevatori ed è regolato dal presente
Disciplinare in armonia con le normative U.E.. |
Capitolo PRIMO ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO
GENEALOGICO |
| Art. 2 |
| Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per la conservazione e il
miglioramento del patrimonio genetico della razza bovina Reggiana ed ha la
finalità di indirizzare l'attività di selezione e di riproduzione, promuovendone
nel contempo la valorizzazione economica. Le attività del Libro Genealogico sono
svolte dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana secondo
le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle
Risorse Agricole Alimentari e Forestali, fermo restando il disposto dell'art, 6,
ultimo comma del presente Disciplinare |
| Art. 3 |
Allo svolgimento delle attività del Libro Genealogico l'Associazione
Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana provvede mediante: a) la
Commissione Tecnica Centrale;
b) l'Ufficio Centrale;
c) gli Uffici Provinciali;
d) il Corpo degli Esperti. |
| Art. 4 |
La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi
per il miglioramento selettivo della razza, stabilisce le metodologie per
l'azione di selezione, predispone le Norme Tecniche di selezione ed eventuali
modifiche al presente Disciplinare. Provvede a valutare ogni altra attività ed
iniziativa utili alla conservazione, diffusione e miglioramento della
popolazione bovina della razza Reggiana. Provvede alla predisposizione delle
direttive e delle Norme Tecniche per l'attuazione delle valutazioni
genetiche in stazione e di campo e per le valutazioni morfo-funzionali. Può
nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di determinati
problemi. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte: - 1
funzionario tecnico nominato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti
previsti dal presente Disciplinare; - 2 funzionari tecnici in rappresentanza
delle Regioni nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della
Razza Reggiana abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene
fatta dai competenti organi regionali; - 1 rappresentante del Ministero
della Sanità dallo stesso nominato; - 3 rappresentanti degli allevatori
nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana; -
1 esperto in zootecnia, nominato dal Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali su proposta dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini
di Razza Reggiana; - il Presidente dell'Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Reggiana o un suo Delegato; - 1 rappresentante nominato
dall'Associazione Italiana Allevatori per l'Attività dei controlli funzionali.
Il responsabile dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico svolge le
funzioni di Segretario senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di
Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione
Tecnica Centrale. La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e un
Vice Presidente. I componenti della Commissione restano in carica per un
triennio e possono essere riconfermati. In relazione agli argomenti da trattare,
il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a
titolo consultivo, alle riunioni della commissione. 2 La convocazione
della commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione. Le
riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei
suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente
dell'Associazione. In assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso
di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto
apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. |
| Art. 5 |
| L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede:
a) al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali, anche
con ispezioni ad allevamenti,, in modo da assicurare uniformità e tempestività
di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nelle apposite
Norme Tecniche;
b) all'espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro
Genealogico, compresa l'elaborazione e la stampa dei documenti;
c) alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro
Genealogico. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare, delle Norme
Tecniche del Libro Genealogico Nazionale, delle delibere della Commissione
Tecnica Centrale del Libro Genealogico è il Responsabile dell'Ufficio Centrale
del Libro genealogico. |
| Art. 6 |
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Gli Uffici Provinciali provvedono:
a) ad espletare sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico
previste dal presente Disciplinare;
b) a compilare tenere ed aggiornare i moduli e gli schedari a norma del
successivo art.15;
c) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le norme
stabilite dal presente Disciplinare.
Le Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute ed
aderenti all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana
provvedono all'organizzazione ed al funzionamento degli Uffici Provinciali del
Libro Genealogico. 3 Responsabile dell'applicazione del Disciplinare,
delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è, per
quanto di competenza dell'Ufficio Provinciale del Libro Genealogico, il
Direttore dell'Associazione Provinciale Allevatori. Qualora non si verifichi il
caso previsto dal comma precedente, l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini
di Razza Reggiana provvederà ad espletare direttamente, in via temporanea, le
anzidette attività. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana
potrà unificare presso un solo Ufficio le attività di due o più Uffici
Provinciali del Libro Genealogico, qualora nelle provincie interessate le
condizioni dell'allevamento e l'aspetto organizzativo-funzionale lo richiedano.
La tenuta del Libro genealogico negli Uffici Provinciali è sottoposta, a norma
dell'art,77 del D.P.R. 616/1977, alla vigilanza degli Assessorati Regionali
dell'Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle
Risorse Agricole Alimentari e Forestali a norma dell'art,4 del citato D.P.R. e
successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 7 |
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Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito Disciplinare, predisposto dalla
Commissione Tecnica Centrale e approvato dal Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali, che ne stabilisce gli adempimenti. Gli Esperti, nominati
dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, hanno il compito della
valutazione morfologica dei tori e delle vacche iscritte al Libro
Genealogico, nonchè dei bovini presenti in Mostre e Concorsi ufficialmente
riconosciuti dal Libro Genealogico. L'elenco degli Esperti viene pubblicato
annualmente dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana.
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Capitolo SECONDO AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO
GENEALOGICOED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI |
| Art. 8 |
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L'adesione al Libro Genealogico è volontaria. Possono essere ammessi al Libro
Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di Razza Reggiana.
L'allevatore interessato deve fare richiesta per iscritto all'Ufficio
Provinciale del Libro genealogico competente per territorio, oppure, ove non
fosse costituito, all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e per conoscenza
alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio dichiarando
di accettare il Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli
Organi Competenti. Una copia della domanda deve essere tempestivamente trasmessa
all'Associazione Nazionale di Razza. Gli allevamenti da ammettere al Libro
genealogico devono:
a) avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle
Norme Tecniche;
b) essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai controlli ufficiali
delle produzioni, secondo le norme dei regolamenti dei controlli funzionari
esercitati dall'Associazione Italiana Allevatori, (D,M, 24 Maggio 1967 e
successive modificazioni ed integrazioni)
c) Essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione
vigente.
Possono essere iscritti ai registri genealogici supplementari anche soggetti
presenti in allevamenti non sottoposti ai controlli ufficiali delle produzioni,
a condizione che siano scortati da certificati genealogici ufficiali oppure
abbiano spiccati caratteri di razza risultanti dalla valutazione morfologica di
un Esperto della Razza Reggiana. L'ammissione è deliberata dagli organi
competenti, dell'Associazione Provinciale Allevatori previa verifica
dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo il giudizio di idoneità
formulato da un Esperto di Razza relativamente ai soggetti candidati
all'iscrizione. L'allevatore a cui sia stata rifiutata da parte dell'Ufficio
Provinciale l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico, può
ricorrere all'Ufficio Centrale che emette il parere definitivo. I centri di
produzione di materiale seminale, embrioni, ecc., sono considerati a tutti gli
effetti allevamenti del Libro Genealogico. |
| Art. 9 |
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Il Libro Genealogico in ottemperanza alla decisione CEE del 19.07.84
(84/419/CEE) comprende:
A) Registri Genealogici principali:
- REGISTRO GENEALOGICO GIOVANE BESTIAME (RGGB); - REGISTRO GENEALOGICO
VACCHE (RGV); - REGISTRO GENEALOGICO TORI (RGT).
B) Registri
Genealogici supplementari:
- REGISTRO GENEALOGICO SUPPLEMENTARE GIOVANE BESTIAME (RGSGB); - REGISTRO
GENEALOGICO SUPPLEMENTARE VACCHE (RGSV). |
Art 10 REGISTRI GENEALOGICI PRINCIPALI |
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a) Registro Genealogico Giovane Bestiame(RGGB) Al registro Genealogico
Giovane Bestiame vengono iscritti alla nascita i soggetti maschi e femmine nati
in allevamento ammesso al Libro con due generazioni di ascendenti conosciute e
registrate. L'origine gemellare ed il sesso dell'altro/i gemello/i, devono
figurare sui documenti genealogici . Lìiscrizione al registro Genealogico
Giovane Bestiame dei soggetti nati da trasferimento embrionale è consentita
quando il trasferimento è stato effetuato secondo i requisiti previsti dalla
Commissione Tecnica Centrale.
b) Registro Genealogico Vacche (RGV) Al
Registro Genealogico Vacche sono iscritte tutte le femmine che hanno partorito
almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame, con
almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti previsti
dalle Norme Tecniche. Le bovine per le quali in seguito ad un controllo non
venga confermata l'ascendenza, o per le quali vengano a mancare i requisiti
d'iscrizione al Registro Genealogico Vacche, vengono trasferite d'Ufficio al
Registro Genealogico Supplementare Vacche. C)Registro Genealogico Tori(RGT) Al
Registro Genealogico Tori sono iscritti a partire dall'età di lo mesi tutti i
riproduttori maschi provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame, con
almeno due generazioni di ascendenti note ed in possesso dei requisiti previsti
dalle Norme Tecniche. L'Ufficio Centrale sospende dall'uso (con eventuale
obbligo di macellazione), secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica
Centrale, i tori che trasmettono alla discendenza scarse capacità produttive ed
altri caratteri negativi ai fini della selezione o per i quali vengano a mancare
i requisiti di iscrizione al Registro Genealogico Tori (RGT). ovvero qualora la
Commissione Tecnica Centrale ritenga che il riproduttore maschio abbia raggiunto
i limiti massimi d'impiego sulla popolazione, sia ai fini del mantenimento della
variabilità genetica, sia per permettere l'impiego di tori più
giovani. |
Art. 11 REGISTRI GENEALOGICI SUPPLEMENTARI |
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a) Registro genealogico Supplementare Giovane Bestiame (RGSGB) Al Registro
Genealogico Supplementare Giovane Bestiame sono registrati i soggetti maschi e
femmine che, pur non avendo i requisiti di ammissibilità ai precedenti
registri, possono fornire 6 informazioni genealogiche utili. Condizione
necessaria è che manifestino i caratteri tipici della razza Reggiana.
a)
Registro Genealogico Supplementare Vacche(RGSV) Al Registro Genealogico
Supplementare Vacche sono iscritte tutte le femmine che abbiano partorito almeno
una volta, carenti delle due generazioni di ascendenti, ma in possesso degli
altri requisiti previsti dalle Norme Tecniche; si comprendono anche tutte le
femmine che non sono sottoposte ai controlli funzionali, ma in possesso dei
requisiti di razza previsti dalle Norme Tecniche; sono pure iscrivibili le
vacche retrocesse dal RGV principale.
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| Art.12 |
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Le valutazioni morfologiche dei soggetti iscritti al Libro Genealogico
vengono effettuate dall'esperto di razza delegato dalla Associazione Nazionale,
secondo le modalità stabilite nelle Norme Tecniche. La prima valutazione
morfologica dei maschi è subordinata alla presentazione del certificato
eritrocitario comprovante la rispondenza della genealogia dichiarata alla
nascita. |
| Art 13 |
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Le visite per l'iscrizione dei tori e delle vacche al Libro Genealogico si
indicono uno o due volte all'anno,, presso i singoli allevamenti. Possono essere
effettuate anche visite straordinarie per la ripunteggiatura dei tori e delle
vacche già iscritti. I calendari delle visite sono concordati fra l'Associazione
Nazionale Allevatori e le Associazioni Provinciali Allevatori. Dei
giorni e delle località di visita deve essere data tempestiva notizia agli
allenatori interessati.
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Capitolo TERZO IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI APPARTENENTIAL
LIBRO GENEALOGICO Art. 14 |
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L'identificazione dei soggetti iscrivibili ai Registri di cui all'articolo 9
del presente Disciplinare viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice
conforme alla legislazione Nazionale e Comunitaria vigente. L'identificazione è
suffragata e completata dalla dichiarazione di parto-nascita. |
Capitolo QUARTO SCHEDE MODULI REGISTRI DEL LIBRO
GENEALOGICO Art. 15 |
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Per il funzionamento del Libro Genealogico sono prescritti i seguenti
registri, moduli e schede fondamentali (prestampati):
1) dichiarazione di parto-nascita, da compilare a cura del proprietario e da
inviare all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico ed in copia all'Ufficio
Provinciale;
2) Registri Genealogici Giovane Bestiame (RGGB e RGSGB), tenuti dall'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico e dall'Ufficio Provinciale.
3) Registro Genealogico Tori (RGT),, tenuto dall'Ufficio Centrale del Libro
Genealogico e dall'Ufficio Provinciale;
4) Registri Genealogici Vacche (RGV e RGSV), tenuti dall'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico e dall'Ufficio Provinciale;
5) riepilogo mensile degli interventi fecondativi, compilato a cura del
proprietario e da inviare all'Ufficio Provinciale di competenza e all'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico;
6) avviso di vendita o morte, compilato a cura del proprietario ed inviato
all'Ufficio Provinciale e all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
7) scheda di valutazione morfologica redatta dagli esperti, essa costituisce
anche elemento di certificazione per l'iscrizione al Libro;
8) certificato genealogico rilasciato dagli Uffici Provinciali;
9) certificato dei gruppi sanguigni rilasciato dall'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico;
10) certificato di attitudine alla mungitura rilasciato dall'Ufficio Centrale
del Libro Genealogico;
11) scheda di controllo marcatura ed altre notizie unificata e predisposta
d'intesa tra l'Ufficio Centrale dei controlli e quello del Libro Genealogico,
firmata dal proprietario ed inviata in copia all'Ufficio Centrale del Libro
Genealogico per il rilevamento dei dati di parto, nascita, marcatura, aborti,
inseminazioni, vendite, macellazioni, altri eventi, per le Provincie autorizzate
dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico in sostituzione dei moduli
specifici;
12) eventuali altri moduli, registri, schede,, che dovessero rendersi
indispensabili per il miglior funzionamento del servizio saranno predisposti
dall'Ufficio Centrale.
Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere
adattati conformemente alle esigenze per la trascrizione su supporto magnetico.
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Art. 16 CERTIFICATI DEL LIBRO GENELOGICO A) CERTIFICATO
GENEALOGICO |
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Il Certificato Genealogico è rilasciato dagli Uffici Provinciali su richiesta
del proprietario dell'allevamento nel quale è nato il soggetto. Tale certificato
verrà rilasciato per tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici
Principali di cui agli specifici articoli del presente Disciplinare, purchè
siano in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche Norme Tecniche.
Per i soggetti iscritti al Registro Genealogico Tori (RGT) il Certificato
Eritrocitario è parte integrante del Certificato Genealogico. Il Certificato
Genealogico riporta l'indicazione del Registro Genealogico in cui il soggetto è
iscritto al momento del rilascio dello stesso e l'ultimo punteggio conseguito
nella valutazione morfologica. Per lo stesso animale è rilasciato un solo
certificato genealogico che deve essere aggiornato ad ogni passaggio di
proprietà. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, può
venire rilasciato un duplicato su cui deve apparire ben evidente la parola
"duplicato". Quali appendici al certificato genealogico, sono inoltre previsti i
certificati emessi dall'Ufficio Centrale, per la commercializzazione di
materiale seminale,, embrioni, ovuli, ecc., originati da soggetti iscritti al
Libro Genealogico Nazionale. Per l'esportazione di animali, embrioni, ovuli,
materiale seminale, ecc., devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del
Libro Genealogico specifici certificati su apposito modello.
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B)CERTIFICATO DI GRUPPO SANGUIGNO |
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Il certificato del gruppo sanguigno è rilasciato su richiesta del
proprietario dell'allevamento nel quale nato il soggetto, dall'Ufficio Centrale
del Libro Genealogico dell'Associazione Nazionale di Razza sulla base del
risultato del Laboratorio incaricato dell'analisi.
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| C) CERTIFICATO DI ORIGINE |
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Il certificato di origine è rilasciato dagli Uffici Provinciali per i
soggetti iscritti nei Registri Genealogici Supplementari secondo le modalità
previste dalle Norme Tecniche. I certificati del Libro Genealogico sono
rilasciati dagli Uffici Provinciali solo a richiesta del proprietario
dell'allevamento nel quale è nato il soggetto. |
| Art 17 |
| L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede annualmente alla
pubblicazione dei cataloghi ufficiali dei riproduttori, portatori di caratteri
interessanti per gli indirizzi della selezione, secondo modalità approvate dalla
Commissione Tecnica Centrale. |
Capitolo QUINTO MOSTRE E CONCORSI |
| Art. 18 |
| Le Mostre,, i Concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali
riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati
secondo l'apposito Disciplinare predisposto dall'Ufficio Centrale su conforme
parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. |
Capitolo SESTO OBLIGHI DEGLI ALLEVATORI – FINAZIAMENTO DEL
LIBRO GENEALOGICO Art 19 |
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L'allevatore che ha ottenuto la ammissione del proprio allevamento al Libro
Genealogico si impegna:
a) ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche e le
disposizioni,, impartite dall'Ufficio Centrale per il funzionamento del Libro
Genealogico;
b) a concorrere al finanziamento delle attività del Libro Genealogico con le
quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori;
c) a sottoporre tutte le bovine dell'allevamento ai controlli delle
produzioni per tutta la durata della loro carriera;
d) a non utilizzare
per la monta naturale e per l'inseminazione artificiale tori non
dall'Associazione Nazionale di Razza; autorizzati
e) ad ottemperare alle
disposizioni riguardanti avvisi, denunce,, tenuta dei bollettari e registri,
partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Libro Genealogico;
f) a fornire agli organi competenti del Libro Genealogico chiarimenti e
notizie sul proprio allevamento;
g) a partecipare con il bestiame
iscritto alle Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, qualora l'Ufficio
Provinciale o l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico lo ritengano opportuno;
h) a destinare una parte delle bovine alla inseminazione con tori in prova di
progenie nella percentuale che sarà stabilita dalla Commissione Tecnica
Centrale;
i) ad aderire ai programmi di accoppiamento finalizzati ad evitare l'eccesso
di consanguineità o l'ottenimento di soggetti di particolare pregio;
l) a sottoporre i soggetti iscritti alle analisi dei gruppi sanguigni, delle
varianti proteiche del latte e ad altre analisi tese a verificare la attitudine
casearia del latte, secondo le delibere che saranno assunte dalla Commissione
Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
m) a rendere disponibili i soggetti di particolare valore genetico per i
programmi di miglioramento della razza, secondo le modalità, i criteri e le
indicazioni stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;
n) ad impegnarsi a non vendere ad allevamenti fuori controllo le figlie dei
tori in prova di progenie o di particolare valore genetico;
o) a non prelevare materiale seminale da tori di sua proprietà senza la
preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico;
p) a sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle leggi
vigenti, a segnalare tempestivamente alla Associazione Provinciale Allevatori di
appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste. |
| Art 20 |
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L'infrazione da parte di un allevatore a una o più norme del presente
Disciplinare comporta secondo i casi i seguenti provvedimenti:
a) ammonimento;
b) addebito del costo effettivo dei servizi del Libro Genealogico;
c) annullamento delle marcature di determinati soggetti, qualora emergano
dubbi sulla loro identità;
d) sospensione a tempo indeterminato dell'allevamento dal Libro Genealogico;
e) radiazione dell'allevamento dal Libro Genealogico;
f) denuncia dell'allevatore all'autorità giudiziaria in caso di comprovata
frode.
I provvedimenti di cui ai punti a), b) e c) sono di competenza
dell'Associazione Provinciale Allevatori.
I provvedimenti di cui ai
punti d) , e) , e f) , sono adottati dall'Ufficio Centrale su proposta o sentito
il parere dell'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.
Per i provvedimenti di cui ai punti d) ed e) è ammesso ricorso da parte
dell'allevatore alla Commissione Tecnica Centrale, che emette il parere
definitivo. |
| Art. 21 |
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Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con:
a) quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori;
b) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali
Allevatori dei marchi depositati a cura dell'Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Reggiana;
c) proventi derivanti dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali
Allevatori dei moduli per i certificati genealogici e altri documenti ufficiali;
d) contributi pubblici in applicazione delle leggi in materia zootecnica;
e) altri eventuali proventi.
In sede provinciale con:
a) quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni
Provinciali Allevatori per la ammissione degli allevamenti al Libro Genealogico,
per l'iscrizione dei singoli soggetti, per la marcatura di bovini, per il
rilascio dei certificati genealogici e di altri documenti;
b) contributi pubblici in applicazione delle leggi in materia zootecnica;
c) altri eventuali proventi. |
Capitolo SETTIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 22 |
| Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro
Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Reggiana, hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga,
alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o ne faccia uso
indebito, è perseguito a norma di legge. |
| Art. 23 |
| Le modifiche al presente Disciplinare d'iniziativa del Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali o proposte dalla Associazione Nazionale
Allevatori Bovini di Razza Reggiana su conforme parere della Commissione Tecnica
Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
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| Art. 24 |
| Per le bovine iscritte al Libro Genealogico il regolamento per lo
svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina,
approvato con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 24
Maggio 1967, modificato con Decreto del 30 Maggio 1977 e successive
modificazioni, sarà applicato dalla Associazione Italiana Allevatori in accordo
con l'Ufficio Centrale del Libro stesso. L'Associazione Nazionale Allevatori
Bovini Razza Reggiana potrà affidare agli Uffici Provinciali l'incarico di
provvedere, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, all'applicazione
delle marche depositate, al completamente delle cartoline parto-nascita, alle
marcature per i soggetti della razza ed ad altri eventuali compiti connessi con
il funzionamento del Libro stesso. |
| Art. 25 |
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Le Norme Tecniche di selezione sono deliberate dalla Commissione Tecnica
Centrale ed approvate dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali. Esse costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. Le
modifiche di iniziativa del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione,
quelle proposte dalla Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza
Reggiana, previo conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono
venir trasmesse al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale. Le
modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o
comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero
delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere
contrario di quest'ultimo. |
| Art. 26 |
| Le valutazioni genetiche dei riproduttori sono regolate da apposito
Disciplinare predisposto dalla Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali |
| Art 27 |
Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali Manifestazioni Ufficiali
riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico devono essere
organizzate secondo l'apposito Disciplinare predisposto dalla Commissione
Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali. |
Capitolo OTTAVO DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art.
28 |
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Nel Libro Genealogico entreranno a far parte tutti gli allevamenti ed i
riproduttori, maschi e femmine, iscritti al Registro Anagrafico delle
popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione (DM
19.09.1985) già esistente, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal
presente Disciplinare.
In attesa dell'emanazione delle Norme Tecniche di selezione, di cui
all'art.25 del presente Disciplinare, restano in vigore quelle previste dal
Registro Anagrafico ed approvate con D.M. 31.07.1989.
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