DISCIPLINARE DEI PROGRAMMI GENETICI DELLE RAZZE BOVINE AUTOCTONE E A LIMITATA DIFFUSIONE
(RAZZE MODENESE – BIANCA VAL PADANA E VARZESE-OTTONESE-TORTONESE)
Capitolo PRIMO
ORGANIZZAZIONE
Art.1
1. Il libro genealogico delle razze bovine Modenese – Bianca Val Padana e Varzese – Ottonese – Tortonese, incluse tra le razze bovine autoctone a limitata diffusione, è gestito, ai sensi del Regolamento UE 2016/1012 e del D.lgs. 11.5.2018, n. 52, dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini della razza Reggiana – ANABORARE di Reggio Emilia (RE)’’, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 16.05.1962. Il libro genealogico è regolato dal presente disciplinare in armonia con la normative comunitaria,’’.
2. I programmi genetici sono svolti nel territorio nazionale secondo le norme previste dai successivi articoli e hanno come scopo la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze bovine autoctone ed estere a limitata diffusione in Italia. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito “Autorità Competente”.
Art.2
1. I programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione rappresentano lo strumento per la conservazione, tutela e valorizzazione delle razze.
2. I programmi genetici sono definiti per le:
a) razze autoctone a limitata diffusione;
b) razze estere a limitata diffusione in Italia.
3. I programmi genetici delle razze autoctone a limitata diffusione conservano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine della conservazione delle popolazioni, con particolare attenzione al mantenimento della loro variabilità genetica, promuovendone al contempo la valorizzazione economica.
4. I programmi genetici delle razze estere a limitata diffusione in Italia conservano le informazioni genealogiche dei soggetti iscritti al fine di una loro corretta utilizzazione in piani di accoppiamento in purezza, per l’incrocio o per il loro impiego in eventuali programmi nazionali di miglioramento genetico.
Art.3
1. Le razze autoctone a limitata diffusione per le quali è previsto un programma genetico sono:
– Agerolese;
– Burlina;
– Cabannina;
– Calvana;
– Cinisara;
– Garfagnina;
– Modenese;
– Modicana;
– Mucca Pisana;
– Pezzata Rossa Oropa;
– Pontremolese;
– Pustertaler Sprinzen;
– Sarda;
– Sardo Bruna;
– Sardo Modicana;
– Varzese-Ottonese-Tortonese.
2. Eventuali denominazioni alternative delle razze autoctone, ovvero denominazioni di varietà appartenenti alle medesime razze, sono riportate nelle Norme Tecniche.
3. Le razze estere a limitata diffusione in Italia di cui all’art. 2 lett. b), eventualmente riconosciute, saranno riportate e descritte nelle “norme tecniche” approvate dal Autorità competente su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale (CTC).
4. L’ammissione di nuove razze o la soppressione di quelle esistenti, previa delibera della CTC, devono essere approvate dall’Autorità competente.
Art.4
1. Allo svolgimento dell’attività de Programmi gestitici da ANABORARE, in attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 52 nell’articolo n. 13, commi 3, 5 e 6, provvede mediante:
– la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
– l’Ufficio Centrale (UC);
– gli Uffici Periferici (UP);
– il Corpo degli esperti.
Art.5
1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione delle razze autoctone a limitata diffusione, con particolare riferimento alla conservazione della variabilità genetica. Essa provvede altresì a valutare l’adozione di ogni altra attività o iniziativa, utile alla valorizzazione, promozione, diffusione e al mantenimento delle razze bovine interessate alle attività dei Programmi genetici, propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. La CTC può nominare gruppi di lavoro temporanei per l’approfondimento di determinati problemi.
3. Della CTC fanno parte
1 funzionario tecnico dell’Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
1 funzionario tecnico rappresentante di ciascuna Regione a statuto ordinario e speciale, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui sia presente almeno una delle popolazioni del Libro genealogico delle razze autoctone, nominato dal rispettivo Assessorato all’Agricoltura;
3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Econosmia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnica a Acquacoltura, nominate dall’Autorità competente su proposta di ANABORARE;
3 allevatori di volta in volta designati dall’ANABORARE, in funzione degli argomenti all’ordine del giorno di ciascuna riunione;
Il Presidente dell’ANABORARE o suo delegato.
4. Il direttore di ANABORARE partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC. Egli assicura la conformità dell’andamento dei lavori e delle delibere della CTC con le norme di legge, l’ordinamento dell’ANABORARE e le prescrizioni del presente disciplinare.
5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell’ANABORARE.
6. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice Presidente al Primo punto dell’Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all’elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
7. Il Presidente invia le convocazioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso se del caso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC.
8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti.
9. In prima convocazione le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione le riunioni sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti.
10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.
12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all’insediamento del successivo mandato.
14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall’Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
15. L’ANABORARE è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’Organo nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei component la commissione medesima incluso il rappresentante dell’Autorità competente.
Art.6
1. L’Ufficio Centrale provvede a:
a) espletare i compiti relativi al funzionamento dei Programmi genetici;
b) coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli Uffici periferici e degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività
di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare o da delibere
della CTC;
c) elaborare e pubblicare i dati rilevati e forniti dagli Uffici Periferici;
d) predisporre i certificati zootecnici;
e) diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il funzionamento dei Programmi genetici;
f) proporre per la nomina esperti di razza, ed a provvedere alla loro
formazione seguendo gli indirizzi della CTC.
2. Il responsabile dell’applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell’ANABORARE.
Art.7
1. Gli Uffici Periferici provvedono a:
a) espletare, nell’ambito del territorio di propria competenza, le attività dei Programmi genetici, secondo le disposizioni e le modalità operative dettate dall’UC;
b) svolgere le attività di informazione, verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere della CTC secondo le istruzioni dell’UC;
c) trasmettere all’UC i dati ed i campioni di cui alla lettera precedente entro 60 giorni dalla data del rilevamento;
d) rilasciare i documenti ufficiali dei Programmi genetici secondo le modalità stabilite dall’UC;
e) segnalare all’UC gli allevatori che richiedono l’iscrizione all’albo degli allevatori di cui al successivo Art.9;
f) segnalare tempestivamente all’UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
g) chiedere autorizzazione all’UC per attività che comportino la trasmissione dei dati dei Programmi genetici a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l’UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di legge.
2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute e aderenti ad ANABORARE, provvedono all’organizzazione e al corretto funzionamento degli Uffici periferici. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate anche senza preavviso sugli Uffici periferici da esse tenuti.
3. ANABORARE può provvedere direttamente in via temporanea alle attività previste dai Programmi genetici nelle aree territoriali nelle quali non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma.
4. Qualora le condizioni dell’allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano, ANABORARE provvede a unificare in uno solo le attività di due o più uffici periferici o a stabilire condizioni operative appropriate.
Art.8
1. Il corpo degli esperti è composto dagli esperti di razza, scelti tra allevatori e tecnici competenti nell’allevamento e nelle caratteristiche della razza o specifica popolazione. Gli esperti vengono individuati e proposti dall’UC e sono nominati da ANABORARE.
2. Gli esperti sono incaricati dell’effettuazione degli esami morfologici nei casi previsti dal presente disciplinare. Gli esperti inoltre riscontrano, se del caso, l’assenza di cause di esclusione sui soggetti già iscritti.
3. L’attività degli esperti è coordinata dall’UC.
4. Gli esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L’esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell’UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, esclusione dal corpo degli esperti.
L’assenza ingiustificata a due incontri consecutive comporta automaticamente la cancellazione dal corpo degli esperti.
6. Pena la radiazione dal Corpo, l’esperto non può giudicare in manifestazioni non autorizzate dall’UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo.
7. Se impossibilitati a svolgere gli incarichi ricevuti, gli esperti dovranno darne tempestiva comunicazione all‘UC.
8. L’inosservanza degli incarichi e l’assenza a due convocazioni consecutive comportano la sospensione dagli incarichi.
9. L’attività relativa agli incarichi assegnati a ciascun esperto dovrà essere svolta, salvo giustificato motive, entro i 30 gg successivi alla data di protocollo, pena l’applicazione delle norme di cui al comma 8.
CAPITOLO II
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E DEI SOGGETTI AI PROGRAMMI GENETICI
Art. 9
1. L’ammissione ad uno specifico programma genetico è richiesta all’UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere ammessi gli allevameti in possesso dei requisiti di cui all’art.13 del regolamento UE 2016/1012 che:
a) si impegnino a svolgere attività di conservazione nei termini previsti dal programma genetico;
b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività prevista dal programma genetico;
c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalLe competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall’UC previo parere favorevole dell’Ufficio periferico. A tal fine è costituito l’Albo degli allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico di razza. L’Ufficio periferico provvede a segnalare all’UC l’eventuale esigenza di accertamento da parte di un esparto, dal possesso dei requisiti di razza degli animali presenti nell’allevamento ai fini della registrazione nella sezione supplementare di cui al successive art.10.
3. L’allevatore/proprietario, per il quale l’Ufficio periferico non abbia dato parere favorevole all’iscrizione, può presentare ricorso all’UC che emette parere definitivo.
4. L’UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato all’Ufficio Periferico le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di coloro per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
5. I bovini iscritti possono essere sottoposti alla rilevazione di caratteri produttivi qualora previsti dal singolo programma genetico.
6. Ai fini di un più sicuro controllo dell’identità dei soggetti iscritti, nonché al fine di verificare l’ascendenza per essi dichiarata, l’UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC. Il proprietario deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sui soggetti indicate dall’UC per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell’ascendenza del soggetto.
7. Su conferma parere della CTC, l’UC può rendere obbligatorio l’accertamento dell’ascendenza per I soggetti di una determinate popolazione al fine di garantire una corretta gestione degli accoppiamenti, in particolare nel caso di popolazioni reliquia.
Art. 10
1. I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono:
Sezione principale, in cui sono iscritti:
i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla sezione principale;
ii. femmine con padre, nonni paterni, e nonno materno iscritto alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione principale, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare.
Sezione supplementare, in cui sono iscritti:
i. Gli animali con genealogia insufficiente per l’iscrizione nella Sezione principale, previo accertamento da parte di un esperto, del possesso dei requisiti di razza così come indicato nelle “Norme tecniche”.
2. Il programma genetico delle razze estere a limitata diffusione in Italia è articolato nella sola Sezione principale dove sono iscritti i soggetti maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale nonchè tutti i soggetti provenienti iscritti alla sezione principale di libri genealogici di Paesi UE o di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti per la razza di appartenenza.
3. Per le razze a rischio di estinzione, in deroga al comma 1, possono essere iscritti alla sezione principale i maschi registrati nella sezione supplementari, previo parere conforme della CTC.
4. L’UC, su conferme parere della CTC, per non compromettere l’integrità di una razza a rischio d’estinzione, può inibire alla riproduzione i soggetti che presentino tare o difetti trasmissibili, così come riportato nelle norme tecniche.
5. Per essere autorizzati all’inseminazione artificiale i soggetti maschi devono essere inscritti alla Sezione principale, essere in possesso di un esame morfologico positive, secondo le modalità previste all’art.1 delle norme tecniche, ed avere test di parentela compatibile.
CAPITOLO III
INFORMAZIONI DEI PROGRAMMI GENETICI
Art.11
1. Gli Uffici periferici devono provvedere al rilevamento e alla raccolta di dati e campioni previsti dalla CTC.
2. Tutti i dati inviati all’UC devono essere correttamente accompagnati dall’identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice
dell’azienda presso il quale il soggetto si trova e da ogni altra specifica
richiesta dall’UC.
CAPITOLO IV
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI ISCRITTI AI PROGRAMMI GENETICI
Art.12
1. Gli animali devono essere correttamente identificati secondo le prescrizioni delle normative vigente.
CAPITOLO V
DOCUMENTI UFFICIALI
Art.13
1. Per il funzionamento dei Programmi genetici sono prescritti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico, secondo i modelli predisposti dall’UC:
a) scheda di esame morfologico;
b) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
c) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
d) elenco bovine iscritte alla Sezione principale distinte per razza;
e) elenco maschi iscritti alla Sezione principale distinti per razza;
f) elenco tori abilitati alla Inseminazione Artificiale distinti per razza;
g) certificate zootecnico per i soggetti iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare.
2. I suddetti documenti sono predisposti dall’UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.
3. Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall’UC.
4. Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato,
potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere specificata in modo evidente la parola “duplicato.
Art.14
1. L’UC diffonde e rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative agli allevatori dei soggetti iscritti ai Programmi genetici, agli allevamenti dove questi si trovano e i dati anagrafici e genealogici di bovini.
CAPITOLO VI
MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI
Art.15
1. Mostre ed altre manifestazioni ufficiali che coinvolgano bovini iscritti ai Programmi genetici devono essere finalizzate prevalentemente alla promozione delle razze e non devono incoraggiare competizioni di modello tra i soggetti esposti.
2. Le manifestazioni di cui sopra devono essere comunicate preventivamente all’UC e non devono avere finalità incompatibili con quelle del Programma genetico.
CAPITOLO VII
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI ISCRITTI AL PROGRAMMA GENETICO
Art.16
1. L’allevatore aderente al Programma si impegna:
a) a osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il funzionamento del Programma genetico;
b) a rispettare le norme in materia di sanità e benessere animale;
c) a fornire agli organi competenti del Programma genetico qualunque chiarimento e notizia che venga loro richiesta sul proprio allevamento;
d) a consentire ad ANABORARE l’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
e) ad astenersi dal partecipare con animali iscritti al Programma genetico a manifestazioni organizzate con criteri o finalità incompatibili con quelle del Programma genetico. Competenti a valutare l’eventuale incompatibilità è l’UP nel cui territorio si svolge la manifestazioni, d’intesa con l’UC;
f) a fornire i propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale ed i codici BDN, di cui al D.P.R. n. 317 del 30 Aprile del 1996, delle aziende ove si trovano i soggetti bovini iscritti al Programma genetico.
2. L’allevatore aderente al singolo Programma genetico ha i sui seguenti diritti:
Ammissione all’Albo allevatori e partecipazione al Programma genetico;
Registrazione e iscrizione dei loro bovini nelle sezioni, di cui all’art.10 del Disciplinare;
Accesso ai servizi forniti da ANABORARE in relazione al programma genetico.
Art.17
1. Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l’allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
radiazione dal Programma genetico di tutti o parte dei soggetti in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici o genetici;
ammonimento;
sospensione temporanea dal programma genetico;
esclusione dell’allevatore dal programma genetico;
denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode;
2. I provvedimenti di cui sopra sono deliberati dall’UC, l’allevatore interessato può presentare ricorso all’ANABORARE con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificate entro 15 giorni dalla documentazione ricezione della predetta delibera.
3. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominate dal Comitato Direttivo ANABORARE che rimangono in carica 3 anni.
4. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.
CAPITOLO VII
FINANZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Art.18
1. Al finanziamento delle attività dei Programmi genetici si provvede sia in sede centrale che periferica con:
quote associative;
contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale;
contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
contribuiti comunitari, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;
altre eventuali entrate.
CAPITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.19
1. Registri, certificati e moduli, e atti in genere derivanti dal presente disciplinare e contraddistinti dal marchio depositato dall’ANABORARE hanno valore ufficiale.
2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.
Art.20
1. Le modifiche al presente disciplinare di iniziativa dell’Autorità competente o proposte da ANABORARE, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art.21
1. Le norme tecniche, che disciplinano l’iscrizione dei soggetti al Programma genetico vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dall’Autorità competente.
2. Le eventuali modifiche delle norme tecniche, di iniziativa dell’Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ANABORARE, previa delibera della CTC, devono venire trasmesse all’Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all’Autorità competente, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest’ultimo.
CAPITOLO X
NORMA TRANSITORIA
Art.22
1. I soggetti già iscritti al Registro anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione, sono inscritti alle corrispondenti sezioni dei Libri genealogici di razza facenti parte dei programmi genetici di cui al presente Disciplinare.
NORME TECNICHE
dei Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione
Art.1
1. La rispondenza agli standard di razza è verificata – secondo le modalità stabilite dall’UC – dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 8 del disciplinare dei Programmi genetici, ai fini dell’iscrizione di un soggetto con uno od entrami I genitori ignoti alla sezione supplementare del rispettivo Libro genealogico.
2. Le verifiche di cui sopra effettuate sui soggetti dopo il compilamento del primo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in apposite raduni o, se necessario, presso le single aziende.
Art.2
1. L’accertamento dell’assenza di tare genetiche e difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione è verificato, secondo le modalità stabilite dall’UC, dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 8 del disciplinare dei Programmi genetici. Detto accertamento viene condotto su soggetti di qualunque età in tutte le circostanze in cui opera un esperto.
Art.3
1. Per tutte le razze dei Programmi genetici, costituiscono caratteri di inibizione alla riproduzione le tare che pregiudichino la funzionalità dell’animale nonché la presenza di anomalie con componente ereditaria riconosciuta.
Art.4
1. Gli standard delle single razze bovine autoctone a limitata diffusione ammesse ai “Programmi genetici delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione” sono di seguito riportate:
MODENESE
ALTRE DENOMINAZIONI: Bianca Val Padana
AREA DI ORIGINE: Pianura Padana
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)
CARATTERI TIPICI:
Taglia: mole e buon peso
Mantello e pigmentazione: pelle sottile, morbida, facilmente distaccabile con cute non pigmentata. vacche – colore bianco latteo; tori – bianco con gradazioni grigie al collo, alle spalle, all’avambraccio o alla coscia.
Testa: leggera; profilo rettilineo o leggermente concavo; fronte ampia, faccia corta nei tori e di media lunghezza nelle vacche; occhi grandi con ciglia grigie; orecchie ampie; narici ampie; musello largo, colore ardesia con depigmentazione centrale a V rovesciato (“spaccatura”); mascelle larghe; corna, piuttosto corte specialmente nei tori a sezione elittica uscenti lateralmente e volte I Avanti e in alto di colore vianco giallognolo alla base e nere in punta in soggetti di età superiore alla bubertà (12-24 mesi).
Anteriore: armonico; collo corto e muscoloso nei tori, lungo e sottile nelle femmine; giogaia poco pronunciata; garrese muscoloso nei tori, sottile nelle vacche; spalle muscolose; petto largo e muscoloso; arti ben dritti; piedi forti con unghioni ben sviluppati.
Linea dorsale: rettilinea, dorso largo e muscoloso; lombi larghi.
Groppa: larga, lunga e poco inclinata; coda ben attaccata, sottile con vertebre non oltre il garretto, con fiocco poco abbondante di colore nero.
Arti posteriori: dritti, articolazione ampie; cosce muscolose, garretti asciutti; piedi di media grossezza, forti; pastoie corte e forti.
Caratteri sessuali: mammella ampia e globosa, estesa sotto il ventre ed all’indietro, vene mammarie evidenti; quarti regolari; capezzoli ben disposti in quadrato, piuttosto sviluppati; vene sottocutanee grosse e tortuose.
Difetti morfologici: musello completamente nero e/o roseo; assenza della depigmentazione centrale a V rovesciato sul musello; taglia, mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione:
musello completamente nero e/o roseo;
assenza della depigmentazione centrale a V rovesciato sul musello;
mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.
VARZESE – OTTONESE – TORTONESE
ALTRE DENOMINAZIONI: Varzese, Varzese-Ottonese
AREA DI ORIGINE: Regione Lombardia e zone appenniniche di confine tra le Regioni Emilia Romagna, Liguria e Piemonte
ATTITUDINE: Duplice (Latte e Carne)
CARATTERI TIPICI:
Taglia: media
Mantello e pigmentazione: pelle sottile, elastica e facilmente staccabile; mantello fromentino biondo uniforme con limitate variazioni di intensità. Labbra, lingua, palate, padiglione interno delle orecchie e margine e margine delle stesse, ciglia, aperture anale, scroto, labra della vulva di colore giallo roseo più chiaro del mantello. Parte inferiore interna degli arti anch’esse con sfumature di colore più chiaro del mantello.
Testa: distinta, mascolina, corta e di media grandezza nel toro; gentile con fronte larga, piuttosto corta nella vacca. Profilo diritto, occhi rotondi, grandi e vivaci e sporgenti; orecchie sottili; narici larghe, musello largo; mascelle robuste; corna a lira dirette verso l’alto e ripiegatesi all’indietro, di colore ambra opaco sporco (giallastro) sino all’apoca dell’eruzione dei picozzi permanenti (2 anni circa), successivamente diventano giallastre alla base come cercine più scuro all’inserzione e presentano la punta di colore ardesia con riflessi madreperlacei.
Anteriore: collo ben unito alle spalle e al petto; giogaia poco pronunciata nella vacca, un pò più nel toro; garrese largo e muscoloso nel toro, asciutto e affilato nella vacca; spalle ben attaccate e leggere; petto largo; arti ben distanziati; appiombi regolari; articolazioni larghe; piedi robusti con unghielli scuri.
Linea dorsale: diritta e orizzontale; lombi larghi e robusti; ventre arrotondato; fianchi pieni e larghi.
Groppa: lunga e larga; coda ben attaccata con fiocco abbondante di colore simile o leggermente più chiaro del mantello.
Arti posteriori: appiombi regolari; coscia muscolosa ma senza convessità; garretti larghi; piedi con unghioni ben conformati; pastorali corti.
Caratteri sessuali: mammella ben distesa in avanti; quarti regolari; capezzoli di media grandezza; vene addominali lunghe tortuose e grosse; vene mammarie sottili, numerose, rilevate e ben visibili.
Difetti morfologici: mantello con tonalità diverse dal biondo fromentino; corna dirette verso il basso e ripiegatesi al di fuori; taglia, mantello, e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.
Difetti che comportano l’inibizione alla riproduzione:
Mantello e pigmentazione marcatamente diverse da quelle tipiche.