DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA RAZZA BOVINA REGGIANA
Capitolo PRIMO
ORGANIZZAZIONE
Art. 1
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 52 del 11 Maggio 2018, e del regolamento UE 2016/1012 dell’8 giugno 2016, l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana di seguito denominata ANABoRaRe, giuridicamente riconosciuta con D.P.R. 16.05.1962, gestisce in qualità di Ente selezionatore il programma genetico per il miglioramento genetico della razza Reggiana sulla base del presente disciplinare in attuazione della normativa dell’Unione europea.
Art. 2
Il programma di miglioramento genetico della Razza Reggiana opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Il programma genetico è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli e ha lo scopo di miglioramento della razza reggiana. Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte all’approvazione e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di seguito “Autorità competente” ai sensi del D.lgs. 52 del 11 maggio 2018.
Art. 3
L’ ANABoRaRe provvede alla realizzazione dei programmi genetici mediante:
- la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- l’Ufficio Centrale (UC);
- il Corpo degli Esperti (CE).
Art. 4
Commissione Tecnica Centrale
La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per l’attuazione dei programmi genetici, stabilisce le metodologie per l’azione di selezione, predispone le Norme Tecniche di selezione ed eventuali modifiche al presente disciplinare. Provvede a valutare ogni altra attività ed iniziativa utili alla conservazione, diffusione e miglioramento della popolazione bovina della razza Reggiana. Provvede alla predisposizione delle norme per la raccolta dei dati funzionali in allevamento, per l’attuazione delle valutazioni genetiche e delle valutazioni morfologiche e per l’approvazione dei tori di Inseminazione Artificiale (I.A.). Può nominare gruppi di lavoro temporanei per l’approfondimento di determinati problemi.
Della CTC fanno parte:
- 1 funzionario tecnico nominato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- 2 funzionari tecnici in rappresentanza delle Regioni nelle quali il numero dei capi iscritti al Libro Genealogico della Razza Reggiana abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti organi regionali;
- 1 rappresentante del Ministero della Salute-Servizi Veterinari dallo stesso nominato;
- 3 rappresentanti degli allevatori nominati dall’ ANABoRaRe;
– 1 esperto in zootecnia, nominato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali su proposta dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana;
- il Presidente dell’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana o un suo delegato.
I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento della Commissione di nomina successiva.
La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente e un Vice Presidente.
Il Direttore dell’ANABoRaRe partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge le funzioni di Segretario In sua assenza le funzioni di Segretario sono svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale.
In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della commissione.
La convocazione della Commissione è fatta con almeno 8 giorni di preavviso. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell’Associazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Di ogni seduta è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall’Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
L’ANABORARE è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC, attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell’organo nell’imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena è verificata l’avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione medesima, incluso il rappresentante dell’Autorità competente.
Art. 5
Ufficio Centrale (UC)
L’UC provvede
-
all’espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del programma genetico;
-
a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare;
-
alla elaborazione e pubblicazione dei dati, riguardanti i soggetti iscritti, rilevati per l’attuazione delle valutazioni genetiche. L’attività di calcolo degli indici genetici può essere svolta autonomamente da ANABoRaRe oppure affidata, anche parzialmente, a soggetti terzi riconosciuti ai sensi della normativa vigente in ambito europeo;
-
alla verifica della qualità dei dati forniti qualora l’attività di raccolta è delegata ai sensi dell’art.4 del D.lgs. 52/2018;
-
alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dagli allevatori iscritti, e all’emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare anagrafica di cui al successivo art.9;
-
alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il programma genetico.
Responsabile dell’applicazione del Programma genetico e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore di ANABoRaRe.
Art. 6
Corpo Esperti di Razza
Il Corpo degli Esperti di Razza raggruppa gli esperti di razza e, come previsto all’art.3, è funzionale alla realizzazione del programma genetico. L’attività degli esperti di razza viene svolta prevalentemente negli allevamenti aderenti al programma genetico e concorre a mantenere un rapporto diretto tra ANABoRaRe e gli allevatori. Gli esperti di razza sono persone adeguatamente formate alla rilevazione dei dati morfologici degli animali e la loro attività è regolamentata dalle Norme Tecniche che ne stabiliscono le modalità organizzative, il funzionamento e i necessari adempimenti.
L’elenco degli esperti autorizzati verrà pubblicato annualmente dall’ANABoRaRe .
Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell’UC.
È fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere negativo per le attività dell’ANABoRaRe e di partecipare a eventi ed incontri inerenti la razza senza espressa autorizzazione dell’UC. Tali divieti si estendono anche all’uso di sistemi di comunicazione via web.
Capitolo II
PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO
ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 7
Possono essere ammessi al Programma Genetico (PG) tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di Razza Reggiana. L’allevatore interessato deve fare richiesta per iscritto all’Ufficio Centrale, dichiarando di accettare le norme che regolano la partecipazione al PG e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi Competenti.
Gli allevamenti da ammettere al Programma Genetico devono:
-
avere soggetti in possesso dei caratteri di razza come definiti dalle Norme Tecniche;
-
impegnarsi a svolgere attività di miglioramento genetico o di conservazione nei termini previsti dal Programma Genetico;
-
disporre di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività prevista dal programma genetico;
-
essere sottoposti in forma regolare e continuativa ai programmi di raccolta dati in campo;
-
essere sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a), b), c) e d) è pronunciato dall’UC. A tal fine è costituito l’Albo degli allevamenti che partecipano al programma genetico.
L’UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
L’allevatore, per il quale l’UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all’iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell’allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all’ANABoRaRe secondo le modalità descritte al successivo art. 18.
Art. 8
Il Programma Genetico si attua sugli animali del Libro Genealogico, il quale si articola in:
-
- Sezione Principale: sono iscritti i riproduttori di razza pura
conformemente all’Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012;
-
- Sezione Supplementare transitoria: sono registrati conformemente all’Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l’iscrizione nella Sezione Principale.
I requisiti per l’iscrizione dei soggetti nelle diverse sezioni sono descritti al successivo art. 9.
Art. 9
Struttura del Libro Genealogico
I requisiti per essere ammessi alle diverse sezioni del Libro genealogico sono:
-
Sezione principale
La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito.
-
Classe Base.
Sono iscritti:
-
Maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale.
- Femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.
-
Classe Femmine in selezione.
Femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine provenienti dalla classe base lettera i) possono essere qualificate “Madri Selezionate” sulla base delle loro prestazioni e delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di “Madri Selezionate” può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico o per l’accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le femmine per le quali non venga confermata l’ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare transitoria.
-
Classe Maschi in selezione.
Maschi di almeno 10 mesi d’età provenienti dalla classe base. Tutti i maschi iscritti a questa classe sono abilitati alla Inseminazione naturale. Dopo conferma dell’ascendenza, i maschi concepiti da “Madri Selezionate” possono essere abilitati alla Inseminazione artificiale sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme tecniche.
-
Sezione supplementare transitoria
Vengono registrate in questa sezione le femmine con genealogia insufficiente per l’iscrizione nella Sezione principale.
Devono essere in possesso delle caratteristiche di razza ed essere sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico.
Capitolo III
FINALITA’ DELLA SELEZIONE:
CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI
Art. 10
Finalità dei programmi genetici a scopo di miglioramento
L’obiettivo della selezione è la produzione di latte idoneo alla trasformazione casearia congiuntamente ad un’adeguata produzione di carne, in modo da poter perseguire la specializzazione produttiva detta duplice attitudine.
Altri obiettivi sono:
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il raggiungimento dell’omozigosi per l’allele e del gene MC1R per garantire l’origine e la tracciabilità del Parmigiano-Reggiano e di altri prodotti caseari ottenuti esclusivamente con latte della razza Reggiana;.
-
i caratteri di funzionalità: longevità, fertilità, mungibilità, resistenza alle malattie e facilità di parto.
In considerazione della ridotta consistenza della razza, tali obiettivi sono perseguiti senza che la selezione porti ad un aumento significativo della consanguineità.
Art.11
Criteri per il miglioramento genetico della razza sottoposta a selezione
Le finalità della selezione di cui al precedente art.10 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l’elaborazione di uno, alcuni o tutti i seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:
Caratteri della produzione di latte:
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Quantità di latte, quantità e percentuali di grasso e proteine.
-
Contenuto in cellule somatiche, urea, lattosio, BHB.
-
Polimorfismi delle proteine del latte.
-
Genotipizzazione per il marcatore del gene MC1R
Caratteri della produzione di carne:
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Peso vivo all’entrata del centro di raccolta del seme
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Sviluppo muscolare
Caratteri di funzionalità e di benessere:
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Facilità di parto.
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Rilevazione della velocità di mungitura.
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Temperamento.
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Longevità (data di eliminazione e relativa causa). Caratteri riproduttivi:
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Interparto.
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Numero di inseminazioni/concepimento.
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Tasso di non ritorno a 56 giorni.
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Distanza parto-prima inseminazione e tra quest’ultima e il concepimento.
Caratteri morfologici:
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Valutazione lineare
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Condizione corporea (BCS). Genotipi:
-
Genotipi di varia densità (n.SNPs) finalizzati al calcolo di indici genomici.
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Genotipi specifici relativi a singoli loci o aplotipi legati a geni di particolare interesse o a malattie genetiche.
Art. 12
Strumenti per il miglioramento genetico della razza
Gli strumenti della selezione sono:
-
I dati anagrafici di tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico.
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I dati raccolti in allevamento da parte dell’ente delegato secondo lo standard ICAR.
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i dati raccolti nell’ambito delle prove genetiche.
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Le valutazioni morfologiche.
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I risultati degli esami di laboratorio.
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I risultati dell’accertamento della parentela.
-
Gli indici genetici derivati dall’elaborazione dei dati elencati all’art.11.
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Gli indici aggregati composti da più indici genetici.
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I Piani di accoppiamento a minimo inbreeding
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La diffusione del germoplasma selezionato.
Per tutti i dati relativi ai punti da a) fino ad h) ANABORARE gestisce un’unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti gli allevamenti e gli animali iscritti al Libro genealogico.
Art. 13
La valutazione morfologica
Le valutazioni morfologiche vengono svolte direttamente da ANABoRaRe attraverso l’attività del Corpo Esperti di Razza. Vengono effettuate di norma ogni anno esclusivamente su bovini iscritte alle Sezioni “Femmine in Selezione”, preferibilmente sulle primipare, e “Maschi in selezione”. L’Ufficio Centrale stabilisce di volta in volta in quali allevamenti effettuarle, seguendo il principio della finalità della raccolta di dati utili al programma genetico della razza, ovvero utilizzabili per le valutazioni genetiche dei caratteri morfologici. Il metodo di valutazione utilizzato è descritto nelle Norme tecniche di Selezione.
Per essere iscritte alla Sezione supplementare, le bovine devono essere sottoposte alla valutazione morfologica eseguita da un esperto di razza autorizzato da ANABoRaRe secondo le modalità descritte nelle Norme tecniche di Selezione.
Art. 14
Mostre e concorsi
ANABoRaRe promuove l’organizzazione di mostre e concorsi in cui vengono esposti soggetti di razza Reggiana; la finalità di queste manifestazioni è quella di promuovere la diffusione della razza ed evidenziare in pubblico i progressi selettivi raggiunti.
Le mostre ed i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini iscritti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo le prescrizioni contenute nelle Norme tecniche.
Capitolo IV
DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI
Art. 15
Per l’attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:
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Elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, Classe base.
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Elenco bovine iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione.
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Elenco bovine “Madri selezionate”.
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Elenco tori iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione.
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Certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico.
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I documenti di cui ai punti 1), 2) 3), 4) sono predisposti dall’UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.
Il certificato di cui al punto 5) è rilasciato dall’UC e fornito agli allevatori che ne facciano richiesta.
Per ogni soggetto deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall’interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampata in modo evidente la parola “duplicato”.
Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, saranno predisposti dall’UC.
Art. 16
L’UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, le informazioni relative all’identificazione degli allevamenti iscritti, di cui all’art.7, nonché l’identificazione e le caratteristiche anagrafiche, genealogiche, morfo-funzionali e genetiche dei soggetti iscritti alle diverse sezioni del Libro Genealogico.
Capitolo V
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI
Art 17
L’allevatore ammesso al programma genetico, di cui all’art.7, si impegna:
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Ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l’attuazione operativa del programma genetico.
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A concorrere con le quote e contributi stabiliti da ANABoRaRe a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico.
-
a sottoporre tutte le bovine dell’allevamento ai controlli delle produzioni per tutta la durata della loro carriera;
-
Ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni.
-
A fornire all’UC qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
-
A consentire le visite per le valutazioni morfologiche.
-
Ad acconsentire l’accesso ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina riguardanti il proprio allevamento.
-
Ad autorizzare ANABoRARE all’utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro Genealogico e partecipanti al Programma Genetico a fini di ricerca, indagine e certificazione.
-
A rispettare i termini prescritti dall’UC per l’utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall’ ANABoRaRe.
-
A perseguire il benessere animale.
Art 18
Provvedimenti disciplinari
Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art.17 l’allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
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Ammonimento;
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Sospensione temporanea dal programma genetico.
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Esclusione dal programma genetico.
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Radiazione dal Libro genealogico dell’intero allevamento aderente al programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi o genomici.
-
Denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.
L’Ammonimento è impartito dall’Ufficio Centrale che ne informa il Comitato Direttivo.
I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Comitato Direttivo dell’associazione su proposta dell’UC; l’allevatore interessato può presentare ricorso all’ ANABoRaRe con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri e da due membri nominati dal Consiglio direttivo di ANABoRaRe tra i componenti della CTC, di cui uno scelto tra gli Esperti in Zootecnia di nomina MIPAAFT; essi rimangono in carica 3 anni. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.
CAPITOLO SESTO
FINANZIAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 19
Al finanziamento delle attività del programma genetico si provvede con:
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Quote associative.
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Contributi per servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.
-
Contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione.
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Contributi per uso marchi depositati.
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Contributi europei, statali, e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica.
-
Altre eventuali entrate.
Capitolo SETTIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20
Registri, certificati, marchi, sigilli e moduli, nonché gli atti in genere dell’Ente selezionatore contraddistinti dal marchio depositato da ANABoRaRe, hanno valore ufficiale e legale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.
Art. 21
Le Norme Tecniche
Le Norme tecniche stabiliscono:
-
I caratteri morfologici di razza;
-
I requisiti minimi per l’iscrizione al Libro Genealogico,
-
L’accertamento degli ascendenti;
-
Il funzionamento del Corpo degli Esperti;
-
Il funzionamento delle Mostre e Concorsi.
Le Norme tecniche sono emanate dall’UC, previo conforme parere della CTC e dopo approvazione dell’Autorità competente. Le Norme tecniche possono essere modificate su iniziativa dell’Autorità competente o dell’ANABoRaRe.
Le modifiche di iniziativa dell’Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Le modifiche proposte da ANABoRaRe vengono trasmesse all’Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all’Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest’ultimo.
Le norme tecniche possono prevedere anche l’eventuale valutazione genetica dei candidati riproduttori maschi secondo quanto previsto dall’apposito Disciplinare delle prove genetiche in stazione, predisposto su parere conforme della CTC.
Art. 22
Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa dell’Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ ANABoRaRe, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 23
NORME TRANSITORIE
I soggetti già iscritti al Libro genealogico della razza Reggiana ai sensi del Disciplinare approvato con DM del 17 febbraio 2011, sono iscritti alle corrispondenti sezioni previste dal Programma genetico di cui al presente disciplinare.