NORME APPLICATIVE
A) Fecondazione artificiale
L’Associazione Nazionale di razza riconosce nella fecondazione artificiale lo strumento più importante per il miglioramento della razza stessa. Allo scopo di avere un controllo del seme distribuito, della fecondità, e di tutte le altre informazioni utili, la produzione e la distribuzione devono essere fatte dalle strutture individuate sulla base di un accordo con l’Associazione Nazionale di Razza. Sulla base di queste premesse viene stabilito quanto segue:
Nella fecondazione artificiale potranno essere utilizzati solo i tori che siano stati autorizzati dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico.
A tal fine questo organismo costituisce una commissione di esperti per scegliere i tori da adibire alla fecondazione artificiale secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.
I tori da adibire alla fecondazione artificiale per essere utilizzati nei programmi di riproduzione della razza devono essere iscritti nel Registro Genealogico Tori (RGT) e saranno scelti in base all’indice Kg. proteina della madre ed alla valutazione morfologica del soggetto e della madre.
Delle dosi prelevate almeno 150 devono essere conservate ed utilizzate solo dopo l’acquisizione dell’indice genetico del toro.
L’Ufficio Centrale del Libro Genealogico annulla l’iscrizione di soggetti nati da fecondazione artificiale con materiale seminale proveniente da tori non autorizzati.
Sulle confezioni del seme deve sempre essere riportata la matricola ufficiale del Libro Genealogico (sigla e numero) del toro da cui è stato prelevato il seme
Eventuali numeri del Centro di Fecondazione Artificiale non possono sostituire l’identificazione ufficiale del Libro Genealogico.
Allo scopo di valorizzare e razionalizzare eventuali esportazioni di seme di riproduttori, ogni partita di seme esportata deve essere autorizzata dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico, ed accompagnata dal Certificato genealogico rilasciato dall’Ufficio Centrale su apposito modello.
Per consentire l’applicazione delle norme deliberate i rapporti tra Ufficio Centrale del Libro Genealogico, Centri di produzione di seme e recapiti dovranno essere molto stretti con scambio periodico delle informazioni sulle dosi giacenti.
B) Prelievo del seme.
Per l’indisponibilità dei Centri di Fecondazione Artificiale ad acquistare tori di razza Reggiana, si rende necessaria la raccolta del materiale seminale dei riproduttori autorizzati direttamente nelle aziende che li ospitano. A tal fine la Commissione costituita dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico per la scelta dei tori da adibire alla fecondazione artificiale, sceglierà ogni anno un gruppo di torelli dai quali prelevare un quantitativo di materiale seminale adeguato alle esigenze dei programmi di salvaguardia e miglioramento della razza.
Inoltre l’Ufficio Centrale si incarica di:
- Verificare che il toro sia in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle leggi vigenti per i tori che funzionano nei centri di inseminazione artificiale.
- Predisporre una convenzione da stipulare tra l’Associazione Nazionale di Razza e i proprietari dei soggetti prescelti nella quale siano previsti gli impegni e i compensi.
- Predisporre una convenzione da stipulare tra l’Associazione Nazionale di Razza e un Centro di Fecondazione Artificiale o Società di Servizi, per il prelievo, il confezionamento, la conservazione, l’impiego e la distribuzione del materiale seminale. Il Centro di Fecondazione o la Società di Servizi devono comunicare all’Associazione Nazionale di Razza il numero delle dosi utilizzate e le rimanenze in stoccaggio.
C) Accoppiamenti Programmati
L’impostazione e la conduzione tecnica degli accoppiamenti programmati è attuata dall’Associazione Nazionale di razza (Ufficio Centrale del Libro Genealogico) in quanto giuridicamente responsabile del miglioramento selettivo della razza.
Questo programma consiste nell’individuare per una determinata vacca il toro che, per i suoi dati genetici, le sue caratteristiche morfologiche e la sua genealogia, aumenta la possibilità di migliorare nella discendenza le caratteristiche desiderate senza elevare la consanguineità.
D) Trapianto Embrionale
Il trapianto embrionale è consentito a condizione che siano fornite adeguate garanzie su tutte le fasi
dell’operazione.
Le seguenti norme si applicano nel caso vengano prelevati uno o più embrioni da una bovina donatrice iscritta al Registro Genealogico Vacche, al Registro Genealogico Giovane Bestiame e vengano trapiantati su bovine riceventi anche non iscritte o di razza diversa per ottenere soggetti maschi e/o femmine da iscrivere al Libro Genealogico.
In casi eccezionali è prevista una deroga sulla base di una valutazione caso per caso da parte dell’Ufficio Centrale con il supporto della Commissione di Esperti.
Pertanto, l’allevatore che intenda effettuare il trapianto embrionale, dovrà presentare all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico tramite l’Ufficio Provinciale la seguente documentazione:
Richiesta di autorizzazione al prelievo di embrioni da parte del proprietario della bovina donatrice. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dai certificati genealogici nonché dal DNA della donatrice e del toro fecondante. La vacca donatrice dovrà essere di norma fecondata da un solo toro per ogni ciclo estrale. In caso di mancanza dell’analisi del DNA, l’Ufficio Centrale si riserva una verifica con altre metodologie autorizzate.
Dichiarazione di avvenuto trapianto da parte del veterinario operatore con apposito stampato in cui sono indicati i genitori dell’embrione e le bovine riceventi. I soggetti nati dal Trapianto Embrionale , identificati alla nascita con marca di Libro Genealogico e con la sigla E.T., saranno iscritti nel Registro Genealogico Supplementare Giovane Bestiame. L’iscrizione nel Registro Genealogico Giovane Bestiame avverrà solo dopo che, attraverso l’accertamento di paternità e maternità sarà accettata l’ascendenza registrata.
E’ consentito il trapianto di embrioni ottenuti con la maturazione in vitro di oociti, e dalla loro successiva fecondazione e trapianto su bovine riceventi.
E) Riconoscimento ascendenza registrata
L’Ufficio Centrale del Libro Genealogico conferma oppure non riconosce la paternità e/o maternità registrate attraverso il testaggio con l’analisi del DNA o con altre metodologie ufficialmente riconosciute, del soggetto, del padre e della madre.
Obbligo del testaggio
Tutti i soggetti iscritti al Registro Genealogico Tori debbono avere la conferma della paternità e/o maternità registrate attraverso il testaggio con l’analisi del DNA o con altra metodologia ufficialmente riconosciuta. Per le femmine iscritte al Registro Genealogico Vacche può essere richiesta a campionatura la conferma dell’ascendenza registrata. In questo caso i soggetti indicati dalla campionatura debbono essere obbligatoriamente testati. In caso di rifiuto da parte dell’allevatore saranno cancellati dai Registri Genealogici principali e inseriti
in quelli supplementari. Inoltre, per una verifica di super controllo, l’Ufficio Centrale e gli Uffici Provinciali del Libro Genealogico potranno effettuare a campionatura, in stalla o in occasione di manifestazioni, prelievi di sangue per la determinazione del DNA anche a soggetti già testati in precedenza. In caso di diagnosi negativa o dubbia per la paternità e/o maternità si deve fare il ritestaggio del soggetto e della madre.
Nel caso che il padre risulti privo dell’analisi del DNA si procederà al suo testaggio. Nel caso che al ritest venga confermata l’errata paternità e/o maternità i soggetti vengono privati dell’ascendenza errata e passano dai Registri Genealogici principali a quelli provvisori. L’ascendenza errata o dubbia viene cancellata anche ai soggetti non ritestati dopo una diagnosi di errata o dubbia paternità e/o maternità.
Certificazione ascendenza registrata obbligatoria per i maschi.
Il certificato attestante l’esatta paternità e maternità viene emesso dall’Ufficio Centrale sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi del DNA della terna figlio/padre/madre o da altre metodologie ufficialmente riconosciute. Nel caso che la madre del torello sia stata eliminata per macellazione urgente rendendo impossibile il test per la maternità, potrà essere emesso il certificato solo per la paternità previo invio all’Ufficio Centrale del Libro Genealogico dei seguenti documenti:
Certificato del Veterinario che indica la causa di urgente macellazione.
Certificato di denuncia morte.
Gli Uffici Provinciali del Libro Genealogico potranno rilasciare il certificato genealogico ai maschi in possesso del certificato attestante l’esatta paternità e/o maternità. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall’Ufficio Centrale. Il certificato attestante l’ascendenza registrata dovrà essere consegnato al proprietario, puntato al Certificato genealogico, e conservato per tutta la carriera del riproduttore.